Arresto in flagranza
L’arresto in flagranza viene distinto in «obbligatorio» e «facoltativo»; all’arresto però possono procedere soltanto gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria (il P.M. solo nel caso di reato commesso in udienza).
Gli Ufficiali o gli Agenti di polizia giudiziaria hanno il dovere di arrestare chi è colto nella flagranza dei reati elencati nell'art. 380 c.p.p. ed hanno la facoltà (rectius: il potere discrezionale) di arrestare chi è colto nella flagranza dei reati elencati nell'art. 381 commi 1 e 2 c.p.p.
L'arresto discrezionale deve essere giustificato «dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto» (art. 381 comma 4 c.p.p.)
- I presupposti all’arresto sono:
- lo stato di flagranza
- la commissione di uno dei delitti previsti dagli artt. 380 e 381, arresto obbligatorio e arresto facoltativo: nel caso di arresto facoltativo deve esistere la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- gravità del fatto (luogo, causali, danno provocato, mezzi utilizzati, modalità dell’azione);
- pericolosità del soggetto (precedenti penali, condotta successiva al reato, condotta di vita individuale).
- In caso di sorpresa in flagranza di un reato perseguibile a querela, l'arresto può essere operato «se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'Ufficiale o all'Agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà» (artt. 380 comma 3 e 381 comma 3 c.p.p.).
- In particolare «non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero per reati concernenti il contenuto di informazioni o il rifiuto di fornirle» (art. 381 comma 4-bis c.p.p.), così come, in analogo ordine di idee, «non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto delle deposizione» (art. 476 comma 2 c.p.p.).
- Nei casi in cui l'arresto è obbligatorio per la Polizia Giudiziaria, lo stesso, sempreché si versi in flagranza di un reato perseguibile di ufficio, e facoltativo per il privato, il quale, se lo esegue, deve consegnare senza ritardo l'arrestato e il corpo del reato alla Polizia Giudiziaria. Questa redige il Verbale della consegna e ne rilascia copia al privato (art. 383 c.p.p.).
- L'arresto è vietato allorché il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (art. 385 c.p.p.).
- L'arresto in flagranza non è mai obbligatorio per il minore, ma rimesso alla discrezionalità degli Organi di polizia, avuto riguardo alla gravità del fatto, all'età e alla personalità dl minore (art. 16 comma 3 c.p.p.).
Nozione di stato di flagranza
L'arresto è la restrizione della libertà personale che Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria dispongono a carico di chi è colto nella flagranza di un reato, cioè di chi «viene colto nell'atto di commettere il reato» (c.d. flagranza propria) oppure «subito dopo il reato, è inseguito dalla Polizia Giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, o in alternativa, è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima» (c.d. flagranza impropria o indiziaria o quasi-flagranza).
Nel rearto permanete lo stato di flagranza dura fino a quando la permanenza non è cessata (art. 382 c.p.p.).
- La quasi flagranza è equivalente alla flagranza.
Esempi significativi di arresto in flagranza
- Nel corso dell’attività di prevenzione (di ordine, pattuglia, perlustrazione) e repressione di reati, accade sovente all’operatore di polizia di imbattersi in fatti criminosi che esigono una immediata valutazione circa la praticabilità o meno dell' «arresto in flagranza».
Al fine di agevolare il compito del personale del Corpo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, in questa sede è però opportuno esemplificare quanto prevede sul punto la normativa vigente con riferimento a taluni reati che ricorrono con maggiore frequenza.
- L’arresto in flagranza è praticabile:
- furto in abitazione (624-625): arresto obbligatorio;
- scippo (624-625): arresto obbligatorio;
- borseggio (624-625): arresto facoltativo;
- rapina (626): arresto obbligatorio;
- estorsione (629): arresto obbligatorio;
- abuso d’ufficio (323): arresto facoltativo;
- appropriazione indebita (646): arresto facoltativo;
- associazione di stampo mafioso (416-bis): arresto obbligatorio;
- associazione per delinquere (416): arresto obbligatorio;
- attentati sicurezza trasporti (432): arresto obbligatorio;
- avvelenamento acque, sostanze alimentari (439): arresto obbligatorio;
- circostanze aggravanti alla violenza e resistenza (339): arresto facoltativo;
- commercio sostanze alimentari nocive (444): arresto facoltativo;
- concussione (317): arresto facoltativo;
- contraffazione sigillo di stato (467): arresto facoltativo;
- corruzione del cittadino (246): arresto obbligatorio;
- corruzione incaricato un pubblico servizio (320): arresto facoltativo;
- danneggiamento (635): arresto facoltativo;
- danneggiamento seguito da naufragio (429): arresto obbligatorio;
- distruzione opere militari (253): arresto obbligatorio;
- esplosione colpi, bombe, ordigni (art. 61 2/1/67 n. 895): arresto facoltativo;
- estorsione (629): arresto obbligatorio;
- fabbricazione o detenzione esplodenti (435): arresto facoltativo;
- falsa testimonianza (372): arresto non previsto;
- false dichiarazioni in atti destinati all’A.G. (374 bis): arresto facoltativo;
- falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale (479): arresto facoltativo;
- falsità materiale commessa da Pubblico Ufficiale in atto pubblico (476): arresto facoltativo;
- favoreggiamento personale (378): arresto facoltativo;
- furto (624): arresto facoltativo;
- furto, circostanze aggravanti (625): arresto obbligatorio;
- incendio (423): arresto obbligatorio;
- interruzione servizio (331): arresto facoltativo;
- introduzione luoghi militari (260, co.2): arresto obbligatorio;
- istigazioni militari (266, co.2): arresto facoltativo;
- lesione personale (582): arresto facoltativo;
- lesioni personali colpose (590): arresto facoltativo;
- malversazione a danno Stato (316 bis): arresto facoltativo;
- millantato credito (346): arresto facoltativo;
- naufragio (428): arresto obbligatorio;
- oltraggio a Pubblico Ufficiale (341 bis): arresto facoltativo
- omessa denuncia aggravata (363): arresto facoltativo;
- omicidio (575): arresto obbligatorio;
- omicidio colposo (589): arresto facoltativo;
- omicidio preterintenzionale (584): arresto facoltativo;
- omicidio del superiore (1150 C.N.): arresto obbligatorio;
- omicidio preterintenzionale (1151 C.N.): arresto facoltativo;
- peculato (314): arresto facoltativo;
- rapina (628): arresto obbligatorio;
- resistenza a Pubblico Ufficiale (337): arresto facoltativo;
- rissa (588): arresto facoltativo (co.2);
- rivelazione segreti ufficio (326): arresto facoltativo (co. 3 1^ipotesi);
- sequestro persona (605): arresto facoltativo;
- sequestro persona scopo estorsione (630): arresto obbligatorio;
- spionaggio politico o militare (257): arresto obbligatorio;
- strage (422): arresto obbligatorio;
- stupefacenti: produzione, fabbricazione, distribuzione, vendita, cessione, trasporto, illecita detenzione (art 73 DPR 9/10/90 n. 309): arresto obbligatorio, fermo consentito, competenza tribunale;
- tratta e commercio schiavi (601): arresto obbligatorio;
- truffa (640): arresto facoltativo;
- violazione domicilio da parte di Pubblico Ufficiale (615): arresto facoltativo (co.1);
- violenza carnale (519): arresto facoltativo;
- violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale (336-339): arresto facoltativo;
- violenza privata (610): arresto facoltativo.
► Attenzione !
L’arresto è facoltativo per il reato di resistenza, nonché per qualunque ipotesi di violenza o minaccia.
La fattispecie della “resistenza” non va però confusa con la cosiddetta “resistenza passiva” (art. 350 c.p.).
- Ad esempio, il manifestante che occupa la sede stradale o ferroviaria ovvero il ciglio della banchina mentre si sta ormeggiando una nave e si lascia trasportare “di peso” dalla forza pubblica senza opporre resistenza (=resistenza passiva).
- (Si evidenziano le fattispecie criminose di interesse per il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera)
Arresto obbligatorio
Singolare nel nostro sistema processuale è l’obbligatorietà per la Polizia Giudiziaria di procedere, in determinate ipotesi, all’arresto, mentre il Giudice ha sempre discrezionalità nella emissione iniziale, nelle stesse ipotesi, della corrispondente misura cautelare custodiale, sicché l’indagato che riesca a sfuggire all’esecuzione dell’arresto obbligatorio di polizia giudiziaria può anche non essere assoggettato dal Giudice alla analoga misura giurisdizionale. L’apparente contraddizione è spiegata dalla normale immediatezza di intervento della P.G. rispetto al fatto-reato, che giustificherebbe in ogni caso la immediata e drastica reazione pre-cautelare e, quindi l’automatico arresto in flagranza.
► Presupposti dell’arresto obbligatorio, tutti relativi al reato commesso, sono:
- la natura del delitto non colposo (consumato o tentato);
- la flagranza;
- la gravità del fatto-reato.
La gravità del delitto, a sua volta, è desumibile, in alternativa, da:
- qualità del delitto: per espressa e tassativa previsione, racchiusa nel codice (art. 380 c. 2) [1] o in altre leggi;
- quantità della sanzione (art. 380 comma 1 c.p.p.); delitti astrattamente punibili, nel minimo, con almeno anni 5 di reclusione e, nel massimo, con almeno anni 20 ovvero con l’ergastolo.
Per determinare tale soglia (minima e massima) di pena non si computano la recidiva, la continuazione e le circostanze speciali o ad effetto speciale.
- Ad esempio, per quanto consiste i reati previsti dal Codice della navigazione si pensi al caso dei reati di “pirateria” (art. 1135 cod. nav. e di “omicidio del superiore” (art. 1150 Cod. nav.).
Inoltre a seguito della modifica apportata alla legge relativa all’immigrazione clandestina, anche il reato di “favoreggiamento all’immigrazione clandestina” costituisce ipotesi che da luogo all’obbligatorietà dell’arresto.
Fra le ipotesi previste dall’art. 380, comma 2 c.p., aventi potenziale rilevanza nei traffici marittimi si ritiene utile rammentare “l’illegale introduzione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi” (art. 380 comma 2 lettera g).
► Differimento dell’arresto
In caso di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Pubblico Ministero può, se necessario per le indagini, autorizzare la Polizia Giudiziaria a ritardare l’esecuzione dell’arresto (art. 98 T.U. 9.10.1990, n.309). Altrettanto il Pubblico Ministero può disporre in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione (art.7 comma 3 D.L.15.1.1991, n. 8 conv. in L.82/91), così evitando che l’immediata obbligatoria esecuzione dell’arresto comprometta altri interessi, quali esigenze investigative (ad esempio: un proficuo pedinamento di un corriere di droga).
[1] Art. 380 comma 2 c.p.p.: delitti contro la personalità dello Stato; devastazione o saccheggio; contro l’incolumità pubblica; riduzione in schiavitù; furto aggravato; rapina; fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita… di armi da guerra e esplosivi; delitti concernenti qualsiasi tipo di sostanze stupefacenti o psicotrope (salvo fatto qualificabile come di lieve entità); con finalità di terrorismo o di eversione, ecc.
Arresto facoltativo
- Presupposti dell’arresto facoltativo, tutti relativi al reato commesso, sono:
- la natura del delitto doloso o anche colposo;
- la flagranza;
- la gravità del delitto, inferiore a quella occorrente per l’arresto obbligatorio;
- la pericolosità dell’interessato.
► Tale gravità, a sua volta, è desumibile, anche qui da:
- qualità del delitto (art. 381 c.2), data dalla sua inclusione in una espressa previsione normativa anche extra codicem;
- quantità della sanzione (art. 381 c.1); delitti non colposi punibili con oltre 3 anni di reclusione (ad esempio: peculato mediante profitto altrui, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, furto, truffa, ecc.); delitti colposi punibili con almeno 5 anni. A differenza dell’arresto obbligatorio, per quello facoltativo è irrilevante la
soglia edittale minima di pena e l’arresto può riguardare anche delitti colposi.
Per le sostanze stupefacenti, l’arresto in flagranza è vietato solo quando si tratta di detenzione per uso personale. Negli altri casi, l’arresto è obbligatorio, salvo il fatto sia di lieve entità, in questo caso l’arresto è facoltativo. Nel caso di detenzione per uso personale sono previste semplici sanzioni amministrative.
- I parametri della facoltatività
Facoltatività dell’arresto non significa né arbitrarietà di decisione, né discrezionalità illimitata. Infatti, l’Ufficiale o Agente di P.G., deve attenersi a due parametri, incentrati sull’autore del reato e sul fatto-reato:
- parametro oggettivo: valutazione della gravità del fatto commesso;
- parametro soggettivo: valutazione della pericolosità criminale dell’inquisito, sulla base della sua personalità o delle circostanze del fatto.
L’arresto è eseguibile anche se sussiste uno solo dei due parametri e, in ordine al parametro soggettivo, basta la valutazione negativa anche di uno solo dei due profili che lo accompagnano (criterio della alternatività).
Ai sensi dell’art. 381, comma 4 bis (introdotto dalla Legge 332/1995), non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni alla Polizia Giudiziaria o al Pubblico Ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.
Il divieto opera non solo per il delitto di cui all’art. 371 bis c.p. (false informazioni al P.M.), ma anche per i reati diversi, come ad esempio, la calunnia (art. 368 c.p.) ed il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).