Il Codice della Strada ha introdotto diverse fattispecie di «sanzioni accessorie» oltre a quelle pecuniarie – sanzioni che colpiscono:
Tali ultime sanzioni consistono, in particolare, in:
Le sanzioni disciplinari si applicano di diritto (art. 210 C.d.S.) e, così, come quelle pecuniarie, non sono trasmissibili agli eredi.
Provvedimento innovativo nell’ambito della disciplina sanzionatoria amministrativa che ha quale unico precedente simile, il sequestro amministravo a tempo determinato introdotto dalla Legge 11 gennaio 1986, n. 3 sul casco obbligatorio.
► Volendolo sintetizzare, possiamo rilevare nell’art. 214 C.d.S. tre diversi ipotesi operative:
Nel caso di accertata violazione alla quale consegue il «fermo amministrativo di un veicolo in genere» gli Agenti accertatori provvedono a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il mezzo con le modalità previste dal Regolamento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro, di cui all’art. 394 del Regolamento.
Trattandosi di provvedimento che si concretizza con l’affidamento in custodia del veicolo a terzi, nel caso di violazione agli obblighi di custodia trovano applicazione le norme contenute nel Codice penale.
Il «fermo amministrativo del ciclomotore» si effettua con ricovero presso il luogo indicato dal conducente o, in caso di impossibilità, presso l’ufficio o comando operante ovvero in depositeria.
Nel caso in cui ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale, il ciclomotore non viene affidato al conducente ma rimosso o ricoverato. Contestualmente si provvede al ritiro del certificato di idoneità tecnica.
Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto a fermi amministrativo, soggiace alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 214, comma 8. C.d.S. Viene disposta la custodia del veicolo in depositeria.
Quando sia previsto il provvedimento di «sospensione della carta di circolazione», consegue il fermo ai sensi dell’art. 214 comma 7 C.d.S.
Il veicolo sottoposto al ritiro della carta di circolazione per la successiva sospensione, è affidato al conducente il quale indica il luogo ove intende ricoverare il mezzo, mentre con il fermo del ciclomotore, visto in precedenza, viene immediatamente interrotta la circolazione del veicolo, con affidamento in custodia.
Nel caso di circolazione con veicolo avente la carta di circolazione sospesa e, conseguentemente, sottoposto a fermo, troverà applicazione la sanzione di cui all’art. 217 C.d.S.
Il ricorso e l’opposizione alla sanzione principale si estendono alla sanzione accessoria.
Il Verbale di fermo va notificato al proprietario se diverso dal conducente, ed ai genitori o chi ne fà le veci, nel caso di affidamento del veicolo al conducente minorenne.
Trascorso il periodo di fermo, il veicolo viene restituito all’avente diritto o, nel caso di trasgressore minorenne, a chi esercita la potestà dei genitori o a persona maggiorenne appositamente delegata.
Sanzioni accessorie che trovano applicazione nelle violazioni alle norme sulla sosta dei veicoli.
Quando sia prevista la «rimozione», l’Organo accertatore provvede affinché il mezzo sia trasportato e custodito in appositi siti, indicando l’applicazione della sanzione accessoria sul Verbale di contestazione. Per il trasporto, l’Organo di polizia utilizza veicoli di proprietà dell’amministrazione ovvero automezzi di diluite convenzionate, aventi le caratteristiche di cui all’art. 12 del Regolamento C.d.S.. Per l’applicazione del «blocco», con attrezzi a chiave utilizzati di tipo omologato dal Ministero del LL.PP., occorre che il veicolo in sosta vietata non crei, comunque, intralcio o pericolo alla circolazione. L’Organo procedente comunica l’avvenuta rimozione o blocco all’interessato. Qualora quest’ultimo giunga durante le operazioni, il veicolo può essere restituito immediatamente, previo pagamento delle spese.
I veicoli rimossi o bloccati sono restituiti agli aventi diritto dietro pagamento delle spese di rimozione e custodia, con redazione di apposito Verbale e possibilità di applicazione del «diritto di ritenzione» ai sensi dell’art. 2756 c.c.
Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria in esame.
Trascorsi 90 giorni dalla notificazione del Verbale di violazione senza che l’avente diritto si presenti a reclamarne la restituzione, il veicolo potrà essere alienato o demolito con le identiche modalità della confisca indicate in precedenza.
Nelle ipotesi in cui le norme del C.d.Ss. prevedono la sanzione accessoria in esame, i documenti vengono ritirati dall’organo accertatore contestualmente all’accertamento di violazione, ed inviati nei successivi cinque giorni agli uffici competenti (art. 216 Cds).
Documenti da sottoporre a ritiro |
Ufficio competente |
Carta di circolazione |
Dir. Gen. MCTC |
Certificato di idoneità macchine agricole |
Dir. Gen. MCTC |
Autorizzazione autotrasporto | Dir. Gen. MCTC |
Licenza autotrasporto |
Dir. Gen. MCTC |
Targa | Dir. Gen. MCTC |
Patente di guida | Prefettura |
Del ritiro viene fatta menzione nel Verbale di contestazione, ove è pure apposta la specifica annotazione prevista dall’art. 399 del Regolamento C.d.S. affinché l’utente possa raggiungere il luogo da lui stesso indicato. Nei casi di ritiro della targa, si provvede solo dopo che il veicolo sia stato depositato nel luogo indicato dall’avente diritto. In quest’ultimo caso, si procede a redigere apposito Verbale.
Nel caso in cui l’avente diritto non sia in grado di indicare il luogo di ricovero, l’Organo accertatore provvede alla custodia con le modalità di cui all’art. 394 del Regolamento, in quanto applicabili.
La restituzione del documento è richiesta dagli interessati quando abbiano adempiuto alle formalità omesse.
Il ricorso presentato avverso la sanzione principale, si estende alla sanzione accessoria che viene confermata in caso di rigetto del ricorso stesso.
Quando ad una violazione del C.d. S. consegua la sanzione accessoria della «sospensione della carta di circolazione», il documento viene ritirato dall’Organo di polizia che ne fa menzione sul Verbale di contestazione, rilasciando, a mezzo di annotazione sul medesimo Verbale, un «permesso provvisorio di circolazione» onde il conducente possa raggiungere il luogo da lui stesso indicato, per la via più breve.
Il documento viene inviato entro 5 giorni, unitamente a copia del Verbale di violazione, alla MCTC che, nei 15 giorni successivi, emette la «ordinanza di sospensione» nei limiti indicati dalla singola norma violata. L’ordinanza di sospensione viene comunicata al Prefetto ed il periodo di sospensione decorre dal giorno in cui è stato materialmente effettuato il ritiro del documento.
In caso di documento rilasciato da uno Stato estero, la MCTC sospende la validità al fine della circolazione in Italia e comunica al corrispondente ufficio estero per l’annotazione sulla carta di circolazione.
Nel caso in cui suddetta ordinanza non sia emessa entro il termine di 15 giorni, l’interessato ha diritto di ottenere la restituzione del documento da parte della MCTC.
Il documento viene restituito, sempre a cura della Motorizzazione, con comunicazione al Prefetto ed al P.R.A., al termine del periodo di sospensione.
Con l’ordinanza di sospensione gli interessati possono proporre autonomo ricorso al Prefetto.
Quando ad una violazione del C.d.S. consegua la sanzione accessoria della «sospensione della patente di guida», l’Agente accertatore ritira il documento facendone menzione nel Verbale di contestazione. Provvede, altresì, al rilascio del «permesso provvisorio di guida», mediante annotazione sul Verbale, onde consentire al trasgressore di raggiungere il luogo di custodia da lui stesso indicato.
Nei successivi 5 giorni, il documento viene inviato alla Prefettura del luogo di commessa violazione che, nei 15 giorni successivi, emette la «ordinanza di sospensione». Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro del documento.
Quando, invece, la sospensione della patente consegua a più violazioni della medesima disposizione, gli Agenti accertatori possono:
Avverso il provvedimento di sospensione della patente disposto ai sensi dell’art. 218 C.d.S., è ammesso ricorso al Giudice di pace.
La patente di guida è altresì sospesa a tempo indeterminato quando, in sede di accertamento sanitario per la conferma della validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128 C.d.S., si evidenzi che la perdita temporanea dei requisiti fisici o psichici ex art. 119 C.d.S. In questo caso la sospensione viene adottata dalla MCTC e contro il provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei trasporti.
La «revoca» quale sanzione accessoria di competenza del Prefetto, trova applicazione nella sola ipotesi di guida con la patente sospesa (art. 218, comma 6 C.d.S.).
L’art. 130 del C.d.S., invece, disciplina la revoca quale atto dovuto da parte della MCTC e conseguente al venire meno dei requisiti essenziali per il rilascio e la conferma della patente.
Nei casi in esame, il comando operante, nei 5 giorni successivi all’accertamento, da notizia al Prefetto del luogo di commessa violazione. Avverso il provvedimento che dispone la revoca è ammesso ricorso al Ministero dei trasporti, entro 20 giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza.
Classico "provvedimento cautelare" finalizzato a consentire la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo (art. 213 C.d.S.).
Quando, appunto, sia prevista la confisca, l’Organo di polizia procede al sequestro, con conseguente rimozione del veicolo e ricovero presso la depositeria. A norma dell’art. 394 del Regolamento, come modificato dall’art. 222 del D.P.R. 610/96, il veicolo viene condotto nel luogo di custodia a cura del conducente e sotto la vigilanza dell’organo procedente ovvero, su percorso espressamente indicato dall’organo stesso.
La custodia del veicolo, ove non sia possibile presso l’ufficio o comando procedente, avviene presso la sede di uno dei soggetti pubblici o privati indicati nell’elenco annuale della Prefettura. Il titolare del sito è nominato custode giudiziario e degli obblighi conseguenti è fatto menzione nel Verbale di sequestro.
Nello stesso verbale deve darsi atto dell’eventuale apposizione dei sigilli, mentre si deve aver cura di segnalare la condizione di veicolo sotto sequestro mediante apposizione di uno o più adesivi, delle dimensioni di cm. 20 x 30, sulla parte anteriore o sul parabrezza, recanti l’indicazione “Veicolo sottoposto a sequestro” e gli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Copia del Verbale deve essere consegnata al custode ed all’interessato il quale, ai sensi dell’art. 19 della legge 689/81 e degli artt. 203 e 213 C.d.S. può presentare ricorso al Prefetto avverso il solo provvedimento di sequestro, con atto esente da bollo.
Ovviamente, in caso di declaratoria di infondatezza dell’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende anche alla sanzione accessoria.
Trascorsi 90 giorni dal rigetto del ricorso al Prefetto o dalla scadenza del termine per ricorrere o dalla scadenza del termine del sequestro, l’organo accertatore trasmette alla Direzione regionale delle entrate, copia del Verbale di sequestro, con la relativa ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni. Il predetto Ufficio cura l’alienazione o la distruzione dei veicoli.
La confisca non può essere disposta se il veicolo è di proprietà di persona estranea alla violazione.
► Fra le violazioni più comuni che comportano il sequestro e/o la confisca del mezzo si riportano le seguenti:
A tali disposizioni vanno aggiunte quelle specifiche - e relative disposizioni – di cui agli artt. 19, 20 e 21 della L. 689/81 – e segnatamente quest’ultimo per quanto concerne la circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, di cui all’art. 193, comma 4°.
Con Circolare n° 300/1/31772/101/20/21/4 del 10.05.04 e n° 300 del 21.09.07 il Ministero dell’Interno ha fornito disposizioni esplicative in materia di sequestro e custodia dei mezzi – e segnatamente sull’affidamento degli stessi, in via preferenziale, agli stessi contravventori, disponendone la custodia a cura del conducente o del proprietario, il quale, entro 30 gg. dall’emanazione del provvedimento di confisca, li trasferirà in un deposito autorizzato dal Prefetto. Analoghe disposizioni sono previste anche in caso di “Fermo amministrativo” del veicolo.
Il proprietario del veicolo sequestrato è comunque tenuto a pagare le spese di custodia del mezzo, anche se in precedenza lo stesso era incidentato, dal momento in cui questo, a seguito delle riparazioni, ritornava in condizioni di poter circolare [1].
Appare importante, al fine di tenere indenne l’Amministrazione da eventuali responsabilità al riguardo, che gli accertatori effettuino una accurata descrizione del veicolo oggetto di sequestro, e ciò per evitare possibili contestazioni all’atto di una eventuale contestazione, redigendo a tal proposito apposito verbale che ne dettagli le modalità esecutive e lo stato apparente all’atto del sequestro.
Per quanto concerne il sequestro dei veicoli reperiti sul "Pubblico Demanio Marittimo", può rilevarsi al riguardo quanto stabilito dall’Avvocatura Distrettuale de L’Aquila che, con Nota n° 20901 del 17.12.99 ha confermato come, se la rimozione del mezzo venga disposta ex art. 1161 Cod. nav., andranno parimenti seguite le modalità applicative di cui all’art. 215 C.d.S.
[1] Cass. Civ. – Sent. n° 7493/2007