Dipendenze funzionali
Il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera: primo fra tutti il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» che ha "ereditato", dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento. Il Corpo dispone di un organico complessivo di circa 11.000 persone tra Ufficiali, Sottufficiali e Truppa.
I servizi d'istituto sono effettuati con dipendenza da diversi Organi dello Stato, dei quali il «Comando Generale del Corpo delle Capitanerie» è l'interfaccia naturale. A tale immediata e diretta dipendenza funzionale, se ne aggiungono altre che parimenti il Corpo esercita per conto di altre Amministrazioni dello Stato - tutte aventi come denominatore comune il mare e la navigazione - sia nella veste di "Organo periferico" della rispettiva Amministrazione centrale, sia quale "Organo di polizia marittima” per quanto concerne gli aspetti di tutela, di vigilanza e repressivi.
Fra queste, l’attività più importante è la gestione della “pesca marittima”, espletata per conto del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali – Dir. Generale Pesca ed Acquacoltura, che si esplica ai sensi della Legge n. 491/93 sia quale Organo amministrativo periferico del Ministero (tramite rilascio licenze ministeriali, attestazioni provvisorie, istruttoria pratiche concernenti benefici contributivi, ecc.) sia quale Organo di polizia marittima sulla intera filiera della pesca, dalla cattura alla successiva commercializzazione, tramite il "Centro Controllo Nazionale Pesca" (C.C.N.P.) del Comando Generale del Corpo ubicato direttamente presso detto Ministero, e tramite i "Centri Controllo Area Pesca" (C.C.A.P.), esistenti presso le Direzioni Marittime, applicando altresì in tale specifica attività anche direttive comunitarie.
Altra dipendenza funzionale del Corpo si ha col “Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ”, per conto del quale le Capitanerie di Porto curano tutta l’attività connessa alla tutela dell’ambiente marino ai sensi della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare .. come modif. dal D.lgs. n. 202/2007) e successiva Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni (Riordino della legislazione in materia portuale), nonché, per quanto applicabile, della Direttiva CE 2008/99 sulla tutela penale dell’ambiente sia intesa quale attività di prevenzione, di bonifica e repressione dell’inquinamento marino, sia quale tutela dell’ecosistema e delle specie marine protette, sia come gestione e tutela delle Riserve Marine giusta Legge 6.12.1991, n. 394 , attività queste che sono gestite per il tramite del "Reparto Ambientale Marino" (R.A.M.) del Corpo delle Capitanerie di Porto istituito presso il Ministero dell’Ambiente.
Naturalmente il Corpo delle Capitanerie di Porto, quale Corpo della Marina Militare, svolge anche compiti e funzioni quale Organo periferico del “Ministero della Difesa”, fra i quali vanno annoverati:
- "operazioni di leva di mare" (attualmente sospese);
- "reclutamento volontari";
- "mobilitazione M.M." (su dipendenza dei Dipartimenti Militari Marittimi);
- "documentazione matricolare" (per il personale in congedo):
- "difesa instaIlazioni e strutture portuali";
- "polizia militare" (art. 32 L. 1178/1926);
- "organizzazione e la partecipazione a cerimonie militari e civili";
- "attività di peacekeeping all’estero" (Albania, Balcani, Libano, ecc.).
Oltre a queste attività, ricomprese fra i principali compiti d’istituto svolti dal Corpo, ve ne sono altre, svolte essenzialmente in funzione di “ Polizia Marittima ”, anche in via sussidiaria ed ancillare, in concorso con altre Forze di Polizia, per conto di altre Amministrazioni, fra le quali possono menzionarsi:
- Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo... (T.U. antimmigrazione: Legge n. 286/98 – art. 12 comma 9 bis-ter-quater Legge n . 106/02), concorso ad attività di Ordine Pubblico svolte sul Demanio marittimo e portuale, vigilanza e coordinamento per attività connesse alle procedure di “security” portuale, partecipazione a Commissioni locali (Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica – art. 16 L. 26.03.01, n° 128; Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti – art. 89 R.D. 18.06.31, n° 773 – T.U.L.P.S.); compiti e funzioni quale Autorità di P.S. (art. 82, comma 2° Cod nav.); servizi di Polizia Stradale (art. 12 C.d.S. e art. 22 Reg. di esecuzione C.d.S.), supporto alle attività di Protezione Civile (art. 11 L. 24.02.92, n° 225 );
- Ministero della giustizia : l’attività svolta per tale Dicastero si concretizza fondamentalmente nell’attività repressiva ed investigativa svolta, ex artt. 1235 e 1236 Cod. nav. e art. 57 c.p.p., dal personale del Corpo sia d’iniziativa che su delega delle locali Procure della Repubblica; a questa si possono aggiungere altre attività, quali le funzioni di coordinamento marittimo per l’attività antimmigrazione espletate su direttive delle Procure Distrettuali presso le Corti d’Appello (c.d. ”Direttiva Vigna”), e le attività di collaborazione coi Centri di Giustizia Minorile per il recupero dei minori entrati nel circuito penale attraverso l’inserimento degli stessi nelle attività lavorative marittime;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo : l’attività svolta per tale Dicastero si estrinseca in compiti di vigilanza a mare sui siti archeologici marini, controllo dei relitti sommersi, ed attività di assistenza alle operazioni di ricerca e recupero (artt. 94, comma 1^ e 142, comma 1^ lett.a) “Codice dei Beni Culturali” - D.lgs. 22.01.04, n° 41).
- Dipartimento Protezione Civile : attività svolta per la gestione delle emergenze di protezione civile lungo le coste e in mare ai sensi della Legge n. 979 del 1982 (inquinamento delle coste);
- Regioni ed Enti locali: in materia di amministrazione del Demanio Marittimo destinato ad uso turistico ricreativo ai sensi del D.P.R. n. 684 del 1997 (per la Regione Sicilia) e del D.L. n. 559 del 1995 (per le restanti regioni costiere).
Infine, con l’entrata in vigore della Legge n. 559/95 che ha disposto il passaggio alle "Regioni" dell’amministrazione del Demanio Marittimo, ramo turistico-balneare, le Capitanerie di Porto esplicano anche "funzioni amministrative" (laddove esiste una convenzione in tale senso) e di "polizia" per conto delle Regioni.
Tali peculiari attività, svolte alle dipendenze dei suddetti Dicasteri, andranno quindi ad esplicitarsi, rispettivamente, attraverso le seguenti funzioni:
- attività di polizia amministrativa , risolventesi nell’esercizio, in via esclusiva, di un peculiare potere normativo e regolamentare in materia di navigazione, demanio marittimo e portuale;
- attività esercitata quale “amministrazione attiva” , svolta quale Amministrazione statale periferica, su alcuni specifici settori istituzionali alla stessa demandate, ed esplicitatesi principalmente nel rilascio di concessioni, autorizzazioni, abilitazioni;
- attività di polizia marittima , svolta sia propriamente quale Organo di Polizia Giudiziaria, sia nell’esercizio di specifici compiti di Polizia di Sicurezza, limitatamente tuttavia alle attività d’istituto.

Esercizio dei compiti militari e relativo quadro delle dipendenze
Per le linee di attività richiamate dall'art. 137 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare (C.O.M.)
Art. 132 - Istituzione e funzioni militari del Corpo delle Capitanerie di porto
1. Il Corpo delle Capitanerie di porto dipende dalla Marina Militare, ai sensi dell' articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze:
- concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;
- presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata;
- adempie ogni altra attività a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata.
2. Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera concorre, in particolare, nell’ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) assicurare la difesa dello Stato mediante:
- la protezione delle unità navali e delle installazioni di interesse militare;
- il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera;
- il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non è presente un'Autorità della Marina militare;
- l'esercizio della funzione di presidio militare su delega degli Alti comandi periferici della Marina militare;
- la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attività presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali;
- il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio;
b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante:
- la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unità mercantili;
- la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali;
- lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi;
- l'attività di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere;
c) supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica;
d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel Regolamento, nonché gli altri compiti assegnati alla Marina militare.
3. Gli uffici periferici del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona.

Dipendenza funzionale e organizzativa
► Per i compiti e le funzioni previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali marittime elencate in via compilativa da Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.)
Art. 134 - Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera:
- esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso;
- svolge, in regime di avvalimento, le attività a esso conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche:
- svolge la funzione generale di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;
- ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, è competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del codice della navigazione, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali.
3. Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie:
- comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorità di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203;
- polizia nei porti e in corso di navigazione;
- sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale;
- polizia marittima;
- demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa;
- personale marittimo;
- regime amministrativo della nave;
- diporto nautico;
- soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;
- autorità portuale nei porti in cui non è istituita un'Autorità portuale;
- servizi tecnico-nautici;
- sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- attività ispettiva in funzione di Port State Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche;
- indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilità in linea con la previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonché ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
- responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamenti da combustibile delle navi;
- altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.
► Per le linee di attività richiamate dall'art. 135 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare
Art. 135 Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
1. Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell' articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:
- nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità;
- nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;
- c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
- esercita, ai sensi dell' articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento;
- ai sensi dell' articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo;
- per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attività in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.
► Per le linee di attività richiamate dall'art. 136 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare
Art. 136 Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
1. Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sotto elencate funzioni:
- direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della pesca, ai sensi dell' articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
- attività amministrativa in materia di pesca marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
- in base a quanto disposto dall' articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, centro di controllo nazionale della pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le Regioni e in aderenza ai principi generali di cui all' articolo 118 della Costituzione;
- vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
- verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini;
- partecipazione, mediante personale specializzato, alle attività di verifica sull'esatto adempimento della normativa comunitaria in materia di pesca, in base alla pianificazione, e alle discendenti fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari.
► Per le linee di attività richiamate dall'art. 137 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare
Art. 137 Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri
1. Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera svolge, nell'ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonché ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle più generali competenze di altri ministeri:
- esercita l'attività di polizia stradale, ai sensi dell' articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- presta, ai sensi dell' articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell'ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare;
- concorre nell'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- d) concorre nell'attività di contrasto all'immigrazione illegale, ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico e archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi;
- attua le competenze a esso demandate in materia di disciplina del collocamento della gente di mare.
