Il soggetto passivo del reato
Ogni reato offende l’interesse alla "pacifica convivenza". Offende quindi lo Stato che è il titolare di tale interesse. In astratto, perciò, lo Stato è il soggetto passivo di qualsiasi reato.
Siccome il reato danneggia o mette in pericolo «interessi di una suprema dignità» come la vita, la libertà individuale e «interessi altresì rilevanti» come il patrimonio, gli interessi della pubblica amministrazione, ecc. per questo motivo il legislatore ha previsto per chi viola le norme penali sanzioni più afflittive perché tali da creare un vulnus (buco, danno) alla collettività.
- Ad esempio, è punito con l’ergastolo o la reclusione chi è riconosciuto responsabile di un omicidio (artt. 575 c.p. e 1150 Cod. nav..).
Da un punto di vista specifico e concreto, il «Soggetto passivo» del reato (nel codice si parla di «persona offesa dal reato») è il titolare del "bene o dell’interesse" (c.d. oggetto giuridico) che la norma giuridica tutela e che è pertanto leso dal comportamento umano costituente reato.
Soggetto passivo può essere un "singolo individuo" oppure una "persona giuridica", ivi compreso lo Stato.
- Ad esempio, soggetto passivo del delitto di furto è il proprietario della cosa rubata; del delitto di omicidio, chi è stato ucciso; lo Stato nei reati contro la personalità dello Stato (attentato contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato, attentato contro il Presidente della Repubblica, spionaggio, associazione sovversiva, attentato per finalità terroristiche o di eversione, strage, ecc.) o nei reati contro l’amministrazione della giustizia (omessa denuncia di reato, favoreggiamento personale o reale, evasione, ecc.).
Quando un reato "lede" o "pone in pericolo" più beni-interessi, appartenenti a persone distinte, si parla di reato «plurioffensivo».
- Si pensi ad esempio, al reato di calunnia (art. 368 c.p.), che offende nello stesso tempo lo Stato, nel suo interesse alla regolare amministrazione della giustizia, e la persona falsamente incolpata; l’attentato per finalità terroristiche o eversive (art. 280 c.p.) che, nello stesso tempo, lede o pone in pericolo la sicurezza dello Stato e dell’ordine costituzionale e l’interesse alla vita della persona aggredita; al reato di rapina (art. 628 c.p), che insieme all’interesse relativo al possesso offende anche l’interesse relativo all’integrità fisica e alla libertà morale del soggetto passivo; al reato di estorsione (art. 629 c.p.) che offende la sicurezza e la libertà della persona oltreché la inviolabilità del patrimonio.
Se i titolari degli interessi protetti sono soggetti distinti, il reato plurioffensivo ha più soggetti passivi. Se offende un numero indeterminato di persone si parla di reati "vaghi" o "vaganti".

Dal soggetto passivo del reato deve essere distinto il «Soggetto passivo della condotta» dovendosi intendere quest’ultimo come colui sul quale “materialmente“ incide la condotta criminosa. Normalmente le due qualifiche coincidono nella stessa persona.
- Si pensi ad esempio, al reato di omicidio dove la vittima è al tempo stesso soggetto passivo del reato e della condotta; viceversa nel reato di mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.) l’autore del reato è soggetto passivo della condotta mentre soggetto passivo del reato è la compagnia di assicurazione (l’interesse relativo alla inviolabilità del patrimonio delle imprese assicuratrici contro gli infortuni) che l’autore del reato intendeva frodare con il proprio comportamento.
Infine occorre distinguere, dai predetti soggetti, il «danneggiato» dal reato, cioè colui che dal reato ha subito un danno civilmente risarcibile ed è il titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento del danno. Sebbene frequentemente il soggetto passivo del reato coincide con il danneggiato, è tuttavia possibile che ciò non accada.
- Ad esempio, nel reato di omicidio, soggetto passivo è la vittima; danneggiati dal reato sono i congiunti superstiti.
L'oggetto giuridico del reato
Il soggetto passivo del reato è il titolare del "bene o dell’interesse" che la norma giuridica tutela e che è pertanto leso dal comportamento umano costituente reato. L’«oggetto giuridico» del reato é il bene o l’interesse protetto dalla norma penale.
- Ad esempio, nel delitto di omicidio l’oggetto giuridico è la vita umana, bene protetto dalla norma penale che punisce chiunque cagiona la morte di un uomo.
Il "danno penale" (o criminale) prodotto dal reato consiste, invece, nell’offesa del bene giuridico tutelato. Tale offesa costituisce il c.d. evento giuridico, che si verifica ogni volta che si commette un reato.
L’oggetto giuridico non va poi confuso con l’«oggetto materiale dell’azione».
- Così, ad esempio, nel furto di dotazioni di sicurezza oggetto materiale della condotta è, appunto, la dotazione di sicurezza mentre l’oggetto giuridico del reato è il patrimonio.
L’oggetto giuridico, quindi, è una entità concettuale, un valore alla cui tutela è indirizzata la norma; oggetto materiale dell’azione è invece sempre un qualcosa di concreto, di tangibile su cui incide materialmente la condotta tipica.
L’offesa (cioè l’evento giuridico) arrecata dal reato può assumere due forme: lesione o messa in pericolo, a seconda che sia concretamente leso il bene tutelato oppure sia stato soltanto minacciato.
- Ad esempio, omicidio consumato: la persona è stata uccisa e il bene «vita» è stato leso; omicidio tentato: si è cercato di uccidere una persona senza riuscirvi; il bene «vita» è stato messo solo in pericolo ma non è stato leso.
Pertanto i reati dunque si distinguono in:
- reati di danno, per la sussistenza dei quali è necessario che il bene tutelato sia distrutto o diminuito;
- reati di pericolo, per i quali basta, invece, che il bene sia stato minacciato.
- Ad esempio, sono reati di "danno" o di "pericolo" (ipotizzabili in caso di sinistro marittimo) le seguenti fattispecie:
- art. 428 c.p. (reato di danno – naufragio, sommersione…) che punisce “chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un edificio natante…di altrui proprietà con la reclusione da 5 a 12 anni (art. 1112 cod. nav.)”.
La pena è della reclusione da 5 a 15 anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti
- art. 450 c.p. (reato di pericolo – delitti colposi di pericolo) che punisce “chiunque con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo…di un naufragio, o della sommersione di una nave o altro edificio natante” con la reclusione fino a 2 anni”..
- art. 451 c.p. (reato di pericolo - omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) che punisce “chi per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, con la reclusione fino a 1 anno o con multa da 103 € a 516 € (artt. 113 e 1124 Cod. .nav.)”
- art. 1231 Cod. nav. (reato di pericolo – norma penale ”in bianco”) – che punisce “chiunque, non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità marittima…” con l’arresto fino a 3 mesi ovvero con l’ammenda fino a € 206.