Dal 25 agosto 2016 sono ufficialmente entrate in vigore su tutto il territorio nazionale, le nuove regole che disciplinano il "sistema sanzionatorio" in materia di pesca.
Le novità più importanti introdotte dall'art. 39 della Legge n° 154/2016, che va a modificare il decreto legislativo n° 4/2012 (testo di riferimento sulla materia), riguardano la depenalizzazione del reato consistente nella detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto e commercializzazione delle specie ittiche sottomisura (cosiddetto "novellame").
Occorre subito evidenziare come l’articolo 39 oltre a “depenalizzare” le citate fattispecie, ha operato una degradazione ad illecito amministrativo di una serie di condotte precedentemente qualificate come “reati contravvenzionali”.
Peraltro, continuano a mantenere, ad esempio, rilevanza penale le seguenti “condotte”:
Condotte (reati contravvenzionali) che sono punite con l’arresto da 2 (due) mesi a 2 (due) anni o con l’ammenda da 2.000 € a 12.000 € nonché con la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 (cinque) a 10 (dieci) giorni, fermo restando la possibilità dell’Amministrazione di costituirsi parte civile nel giudizio penale ex art. 23 decreto legislativo n.4/2012.
Entrando nel merito delle nuove regole introdotte dalla normativa in questione, occorre evidenziare in particolare l’introduzione di:
Sicché il nuovo articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo n. 4/2012, introduce tra gli “illeciti amministrativi” le seguenti condotte: detenere, sbarcare, trasbordare, trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione (per taglia minima si intendono le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca). Illeciti che sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dell'esercizio commerciale, la confisca del prodotto e degli attrezzi da pesca.
In particolare, la sanzione amministrativa risulta “graduata” in ragione del peso del prodotto detenuto:
Il tutto tenendo presente che i predetti importi sono “raddoppiati” nel caso in cui il prodotto sia il tonno rosso (Thunnus thynnus) e il pesce spada (Xiphias gladius) e che restano fermi i principi generali previsti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (in primis, la facoltà concessa al trasgressore del pagamento in misura ridotta, pari alla somma più favorevole tra il doppio del minimo e il terzo del massimo della sanzione edittale).
La norma neo introdotta prevede anche una riduzione a favore del trasgressore pari al 10% del peso rilevato ai soli fini della gradualità della sanzione.
Ulteriore elemento da evidenziare è la previsione secondo la quale non è applicabile alcuna sanzione in caso di catture accidentali di esemplari sottomisura, qualora le stesse siano effettuate con attrezzi regolari (previsione già contemplata dall’art. 11, comma 7, del Decreto legislativo n.4/2012), fatte salve le specie soggette al cosiddetto “obbligo di sbarco” individuate nell’Allegato III del Regolamento Mediterraneo 1967/2006. Specie per le quali rimane il divieto di commercializzazione ai fini del consumo umano diretto e che devono essere obbligatoriamente sbarcate. Mentre l’obbligo di sbarco non trova applicazione per le specie di cui è sempre vietata la cattura e per quelle che è scientificamente dimostrato un alto tasso di sopravvivenza in caso di rigetto in mare (esempio: Venus spp-vongola).
Una disciplina particolare, anch’essa rimasta inalterata, regola la pesca del “rossetto” e del “cicerello” (specie ittiche di dimensioni molto ridotte che mantengono una piccola taglia anche in età adulta) il cui esercizio deve essere autorizzato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
Rimane parimenti vigente il divieto di pesca del novellame di “sarda” e “alice”, cd. bianchetto o sardella, inconsiderazione che sono, rispettivamente, novellame di alice e sarda
Quanto alle sanzioni riguardanti la “tracciabilità”, il nuovo sistema sanzionatorio è rimasto anch’esso invariato. Per tali condotte illecite sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie, in luogo di quelle penali, comprese tra 1.000 e 75.000 euro, che raddoppiano nel caso in cui le violazioni abbiano ad oggetto il tonno rosso ed il pesce spada, oltre alla sanzione accessoria della chiusura da cinque a dieci giorni dell'esercizio commerciale che ponga in vendita tali prodotti.
Dette sanzioni pecuniarie, saranno applicate in relazione alla gravità della violazione effettivamente commessa (quantità di prodotto ittico oggetto della condotta illecita).
Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'art. 7 del Capo II, commi 1 del Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 fa divieto di:
► Norme dispositive (illeciti penali):
lettera a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
lettera b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti[1], dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
lettera c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);
lettera d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;
lettera e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
lettera f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
lettera g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonchè le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
► Norme sanzionatorie
L’art. 8 D.lgs. n. 4/2012 , commi 1 e 2 (Pene principali per le contravvenzioni) prevede:
[1] Legge 895/67, art. 2, sostituito con L. 497/74 art. 10: chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire quattrocentomila (206 €) a lire tremilioni (1549 €); sequestro degli attrezzi, del mezzo e del pescato.
Corte di cassazione Penale, Sez. III, 15/11/2007 (ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109.
Pesca marittima - Pesca con materie esplodenti - Leggi penali speciali - Concorso formale con altri reati - Configurabilità - Danneggiamento aggravato del “mare territoriale” - Delitto di ricettazione - Concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato.
In materia di pesca marittima con uso di materie esplodenti colui il quale pesca con gli esplosivi risponde non solo della loro detenzione illegale ovvero della contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. (Cass. Sez. Un. 15/10/1986 n 10901, Granata), ma anche - in concorso formale - del delitto di danneggiamento aggravato del “mare territoriale” (art. 635, comma secondo, n.3 cod. pen.), in quanto bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità (Cass sez I, 20/02/1987, n 287; Cass 20/11/2003). Inoltre, l’acquirente del pescato proveniente dalla cattura mediante esplosivi o da danneggiamento delle risorse marine, risponde del delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) se acquista consapevolmente pesce proveniente dai predetti delitti. Infine, vi è concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato, trattandosi di norme che offendono beni giuridici diversi. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. Corte di cassazione Penale, Sez. III, 15/11/2007 (ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109.
Giurisprudenza: Cass. Sez. III n. 42109 del 15 novembre 2007 (Ud. 12 ott. 2007) Pres. Vitalone Est. Petti Ric. Morelli ed altro - Acque. Mare territoriale - Configurabilità - Pesca marittima con uso di materie esplodenti - Delitto di detenzione illegale di esplosivi o contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. - Concorso formale - Ammissibilità.
È configurabile il concorso formale tra il delitto di detenzione illegale di esplosivi (o la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen.) e il delitto di danneggiamento aggravato del "mare territoriale" (art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.) nell'esercizio dell'attività di pesca marittima con uso di materie esplodenti, in quanto si tratta di danneggiamento di bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità.
Alla condanna per le contravvenzioni previste all'art. 8 del D.lgs. n. 4/2012, l'articolo 9, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012 comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.
L' articolo 9, comma 2
Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la "sospensione della licenza di pesca" per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
L' articolo 9, comma 3
Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di una unità non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la "sospensione del certificato di iscrizione" nel Registro dei pescatori professionali da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.
Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'art. 10 del Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 (come modificato dall'art. 39 della Legge del 28 luglio 2016 n° 154) fa divieto di:
► Norme dispositive (IIleciti amministrativi):
lettera a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;
lettera b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
lettera c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
lettera d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
lettera e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate[1], per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
lettera f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
lettera g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
lettera h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;
lettera i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
lettera l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
lettera m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonchè interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;
lettera n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità oi contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;
lettera o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
lettera p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
lettera q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008,in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale perla pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
lettera r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
lettera s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
lettera t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
lettera u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);
lettera v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;
lettera z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonchè gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;
lettera aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
► Norme sanzionatorie
L’art. 11 del D.lgs. n. 4/2012 (Sanzioni amministrative principali) prevede:
a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. Ipredetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada(Xiphias gladius);
d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pescasportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.
[1] Nella determinazione della quantità delle prede catturate, al fine di accertare il rispetto del limite di peso consentito, non è prescritta la pesatura del pescato, potendo essere sufficiente anche la valutazione personale dell’Organo accertatore competente che compie l’accertamento, qualora le circostanze del caso concreto siano da ritenere certe la sussisternza dell’eccedenza di peso (come ad esempio, l’entità macroscopica dell’eccedenza, l’impiego di contenitori standard, l’assenza di contestazioni su un’evidente eccedenza da parte dell’interessato presente all’accertamento) (Cassazione Civile, Sez. I, 20 aprile 1995, n. 4770).
Alle violazioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11 del Dlgs. n. 4/2012 l'art. 12, comma 1 prevede l'applicazione delle seguenti «sanzioni amministrative accessorie»:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una unità non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;