Le Notizie di reato nominate e innominate
ll Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria non hanno solo il dovere di prendere notizia dei reati di propria iniziativa, ma anche quello di "ricevere" le notizie di reato a essi presentate o trasmesse. Gli articoli 331 - 334 disciplinano, nel titolo II del libro V, la «notizia di reato»:
- denuncia
- referto
Mentre nel titolo III, con gli articoli 336-344, sono regolate le «condizioni di procedibilità»:
- querela
- richiesta di procedimento
- istanza
- autorizzazione a procedere
Si tratta - a parte l'autorizzazione a procedere - di quelle che vengono tradizionalmente definite «fonti qualificate di notizie di reato» (c.d. nominate) in quanto espressamente previste e disciplinate dalla legge processuale.
La denuncia ed il referto hanno una semplice funzione informativa; la querela, la richiesta e l'autorizzazione a procedere condizionano, con riferimento ai reati per i quali sono previste, la procedibilità e cioé il compimento degli atti dell'indagine preliminare, costituendone un presupposto essenziale.
In tema di attività di informazione, si contrappongono alle notizie qualificate di reato, le «notizie non qualificate di reato» (c.d. innominate).
Esse impongono alla Polizia Giudiziaria un ruolo variamente attivo che si sviluppa in una serie di verifiche e di investigazioni preventive finalizzate, tutte , a dare connotazioni di vera e propria notizia di reato a informazioni originariamente imprecise e sommarie o comunque inutilizzabili nel procedimento penale.
- La categoria comprende sia fonti atipiche, sia fonti squalificate di reato:
- comunicazioni anonime
- delazioni confidenziali
- notizie di stampa e di mezzi audiovisivi in genere
Le fonti nominate di reato: la denuncia
E’ l’atto (la dichiarazione) con il quale il Pubblico Ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio o un privato, anche diverso dall’offeso dal reato, ovvero un Ufficiale di polizia giudiziaria, informa il Procuratore della Repubblica, o un Ufficiale di polizia giudiziaria (art. 357 c.p.), di un fatto che possa costituire reato perseguibile d’ufficio (artt. 331 – 333 c.p.p. e art. 1236 Cod.nav.).
- Nel settore marittimo, si pensi ad esempio, all’ipotesi di denuncia di evento straordinario dal quale si possa evincere la violazione di norme penali.
- La denuncia è «obbligatoria» per il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, per i reati perseguibili di ufficio appresi in ragione del loro ufficio o servizio ed anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (denuncia a carico di ignoti).
Il Pubblico Ufficiale non deve appartenere alla Polizia Giudiziaria: per quest’ultimo, infatti, l’obbligo di riferire la notizia di reato è disciplinato dall’art. 347 c.p.p.
Se la notizia è appresa fuori dell’esercizio e non a causa delle funzioni svolte, si applicano le norme sulla denuncia di privati (art. 333 c.p.). Essa non conferisce al soggetto nessuna potestà di esperire atti di polizia giudiziaria (ad esempio, identificazione, perquisizione, sequestro, arresto).
- Si pensi, ad esempio, al caso di una ispezione sul suolo demaniale effettuata dal personale della Guardia Costiera (NODM) nel corso della quale siano rinvenuti residui pericolosi per la salute pubblica, ad esempio amianto.
- L’obbligo di fare denuncia incombe sui militari operanti anche se organi di polizia giudiziaria. a c.d. “competenza limitata”.
La presentazione e trasmissione della denuncia (rigorosamente in forma scritta) deve essere fatta dal Pubblico Ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio direttamente al P.M. o a un Ufficiale di Polizia giudiziaria (e non anche ad un Agente di P.G.).
Non esiste un termine perentorio per la denuncia al P.M. o a un U.P.G. da parte del Pubblico Ufficiale: la sua presentazione o trasmissione va effettuata, pertanto, senza ritardo o comunque senza frapporre indugi ingiustificabili.
L’omissione o il ritardo nella presentazione della denuncia sono sanzionati dagli artt. 361, comma 1, 362 e 363 c.p.
- Nel settore marittimo, tipica figura di Pubblico Ufficiale, ad esempio, è quella del comandante di nave mercantile, il quale nell’ambito delle proprie incombenze deve, fra l’altro, denunciare i reati commessi a bordo e quelli dei quali egli venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Nel caso di reati commessi nel corso della navigazione, il Comandante di nave assume la “qualifica” di U.P.G. con le conseguenti incombenze di legge (art. 1235, comma 2 Cod. nav.).
- Ed ancora, ad esempio, la qualifica di incaricato di un servizio è ricoperta dal perito chimico del porto oppure dal personale svolgente attività integrativa antincendio, quando incaricati dall’A.M.
La denuncia da parte di Pubblici Ufficiali o incaricati di un pubblico servizio deve necessariamente contenere:
- gli elementi essenziali del fatto;
- il giorno dell’acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note;
- se possibile le generalità, il domicilio e quanto altro valga all’identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, di coloro che erano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 332 c.p.p.).
- La denuncia è, di regola, un atto «facoltativo» per il privato, ma diviene obbligatoria (e la sua omissione comporta l’applicazione di sanzioni penali) per i cittadini che, ad esempio:
- abbiano avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo (art. 364 c.p.);
- abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20 co. 6 L.18/4/1975, n. 110); - abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20 comma 3 L.110/1975)[1];
- ometta o ritardi, essendone a conoscenza, di riferire fatti e circostanze concernenti un sequestro (anche solo tentato) di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da un delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art. 709 c.p.); ecc.
Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione mentre, nei casi di denuncia obbligatoria, apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta
La denuncia può essere presentata per iscritto e deve essere sottoscritta, oppure oralmente, ed in tal caso viene raccolta in un "processo verbale" dall’Autorità che la riceve.
La denuncia costituisce notizia criminis anche se non venga indicato l’autore del fatto.
- A colui che la presenta va rilasciata “Attestazione”, che può essere apposta anche in calce alla copia dell’atto (art. 107 disp.att.).
- Quando la denuncia è presentata a un Ufficiale di polizia giudiziaria, il Dirigente dell’Ufficio[2] (o persona da lui delegata) da cui questi dipende deve inoltrarla al Pubblico Ministero entro i consueti termini previsti dall’art. 347 c.p.p. e unitamente agli atti di indagine eventualmente compiuti.
Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto.
[1] Chiunque rinvenga un’arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri (art. 20 co. 5 L.110/1975)
[2] Art. 59, n. 2 c.p.p. (Subordinazione della polizia giudiziaria) - L’Ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria (NODM, NOIP e NOE) è responsabile verso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente
Ricezione di denuncia scritta: modus operandi
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L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve verificare (art. 333 c.p.p.):
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che la denuncia sia firmata dal denunciante (art. 333, 2° comma c.p.p.);
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redigere Verbale di ricezione possibilmente in calce alla denuncia stessa (art. 134-137);
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identificare compiutamente il denunciante (generalità, domicilio e quant’altro valga alla sua identificazione) (art. 332);
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fare confermare la denuncia scritta (art. 333);
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richiedere eventuali chiarimenti utili alle indagini (indicazioni sui presunti autori del fatto, su ogni elemento utile alla loro identificazione: connotati, contrassegni, età, accento, indumenti indossati, eventuale mezzo di trasporto usato, (numero di targa, tipo, colore), mezzo nautico (sigla di individuazione, tipo, colore) ecc., sulle modalità di esecuzione del fatto, indicazioni sulle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti);
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sequestrare eventuali corpi di reato o cose pertinenti al reato recuperati sul luogo del fatto e consegnati dal denunciante (ad esempio, materie esplodenti o tossiche usate nell’esercizio della pesca);
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a richiesta, rilasciare “attestazione di resa denuncia” che può essere apposta in calce alla copia dell’atto (art. 107 D.lgs. 271/89);
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avviare immediatamente le indagini per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione degli autori a norma dell’art. 348 c.p.p.;
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informare il Pubblico Ministero competente nei termini previsti dall’art. 347 c.p.p (a seconda dei casi: immediatamente anche in forma orale, entro 48 ore, senza ritardo);
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effettuare inserimento dati CED-SDI (art. 8 Legge n. 121/81);
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Documentazione dell’atto:
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il Verbale deve essere redatto in triplice copia; una copia, se richiesta, deve essere rilasciata al denunciante quale attestazione; l’attestazione può essere rilasciata a parte;
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il Verbale deve essere trasmesso immediatamente anche in forma orale (casi urgenti e delitti indicati all’art. 407 comma 2 lett. a), numeri da 1 a 6 c.p.p.); al più tardi entro le 48 ore, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (ad esempio, perquisizione di edifici – 12 ore), se sono stati compiuti atti a cui il difensore ha diritto di assistere (accertamenti urgenti, perquisizioni, sequestri); senza ritardo negli altri casi (art. 347 c.p.p.);
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la denuncia deve essere allegata alla «informativa».
Attestazione di resa denuncia
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA
______________________
Oggetto: Attestazione di ricezione o presentazione di denuncia (art. 107/D.lgs. 271/89).
Il giorno ___________________ alle ore ______________ il sottoscritto Ufficiale di P.G. attesta che il Sig. ______________________________ nato a _______________________ il ____________ residente in via _________________ tel. _________________ ha sporto/ha presentato in questi Uffici denuncia relativa a ____________________________________ avvenuto/a ________________________________ in _________________ il __________________.
Si rilascia a richiesta dell’interessato per gli usi consentiti dalla legge[1].
Firma dell’Ufficiale di P.G.
_____________________
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(Da apporre in calce all’atto della denuncia)
[1] E’ opportuno limitarsi al rilascio della semplice attestazione allorché la copia del verbale di denuncia contenga notizie che devono rimanere segrete.
Attestazione di resa denuncia orale: modus operandi
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L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve verificare (art.333 c.p.p.):
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che si tratti di fatto penalmente rilevante perseguibile d’ufficio; nel dubbio, fra perseguibilità d’ufficio o a querela, fare manifestare la volontà di querela (denuncia-querela);
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farsi descrivere il fatto in forma chiara con l’indicazione precisa delle modalità di esecuzione, dei mezzi usati e delle circostanze del fatto stesso (art. 332);
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richiedere le generalità dell’autore del fatto o, se non conosciute, ogni elemento utile alla sua identificazione (connotati, contrassegni, età, accento, indumenti indossati; descrivere eventuale mezzo di trasporto usato (numero di targa, tipo, colore, ecc., mezzo nautico (eventuale sigla di individuazione, tipo, colore), ecc.;
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richiedere le generalità della persona offesa se diversa dal denunciante;
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richiedere le generalità o indicazioni utili alla identificazione delle persone informate sui fatti ai fini di poterle sentire a sommarie informazioni (s.i.t.);
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sequestrare eventuali corpi di reato o cose pertinenti al reato eventualmente esibiti dal denunciante;
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rilasciare, a richiesta, “attestazione di resa denuncia” 107 D.lgs. 271/89);
-
avviare immediatamente le indagini a norma dell’art. 348 c.p.p.;
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effettuare inserimento dati CED-SDI (art. 8 Legge n. 121/81).
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Documentazione dell’atto:
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il Verbale deve essere redatto in triplice copia; una copia, se richiesta, deve essere rilasciata al denunciante quale attestazione; se l’atto contiene notizie che devono rimanere segrete, è opportuno limitarsi a rilasciare attestazione di resa denuncia;
-
il Verbale deve essere trasmesso immediatamente anche in forma orale (casi urgenti e delitti indicati all’art. 407 comma 2 lett. a), numeri da 1 a 6 c.p.p.); al più tardi entro le 48 ore, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (ad esempio, perquisizione di edifici – 12 ore), se sono stati compiuti atti a cui il difensore ha diritto di assistere
(accertamenti urgenti, perquisizioni, sequestri); senza ritardo negli altri casi (art. 347 c.p.p.);
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la denuncia deve essere allegata alla «informativa».
Le fonti nominate di reato: il Referto
E’ la dichiarazione con cui l’esercente una professione sanitaria (art. 99 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, T.U. delle Leggi sanitarie) porta la commissione di un reato perseguibile d'ufficio, del quale abbia avuto notizia in occasione della prestazione della sua opera, a conoscenza del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria
Come la denuncia dei soggetti pubblici, il referto deve presentare forma scritta ed è obbligatorio per coloro che abbiano prestato assistenza (o opera) in casi che possono configurare un delitto perseguibile di ufficio (art. 334 c.p.p.) e può essere redatto anche "cumulativamente" da più sanitari e per più assistiti (referto cumulativo).
Il referto può essere, a scelta, presentato dall’obbligato al Procuratore della Repubblica, oppure ad un Ufficiale di P.G. del luogo dell’intervento o a quello più vicino alla propria sede.
In ordine al termine, l’obbligo deve essere adempiuto entro 48 ore dalla prestazione professionale ovvero immediatamente quando vi sia pericolo nel ritardo (come accade quando il paziente corre pericolo di vita) al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui l'assistenza è stata prestata o, in mancanza, all'Ufficiale di polizia giudiziaria più vicino (art. 334 c.p.p.).
- Se il referto è presentato alla Polizia Giudiziaria, esso va trasmesso al P.M. entro i consueti termini previsti dall’art. 347 c.p.p. e unitamente agli atti di indagine eventualmente compiuti.
L’omissione del referto da parte di chi vi è obbligato configura la fattispecie delittuosa di cui all’art. 365 c.p..
La presentazione del referto è un obbligo penalmente sanzionato per gli esercenti una professione sanitaria, salvo il caso in cui il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365 comma 2 c.p.). In tal caso, sull’esigenza dell’azione penale prevale il diritto dell’assistito (qui in re illicita versatur) alla cura della propria salute. In questa ipotesi è lecito opporre il segreto professionale sanitario[1] e gli esercenti la professione sanitaria hanno non l'obbligo, ma la facoltà di presentare referto.
- Caso tipico di esonero dall’obbligo di referto e, ad esempio, quello del medico cui si presenta una persona che ha riportato lesioni in una rissa in porto o che è stata ferita dalle Forze di Polizia durante gravi disordini in ambito portuale.
L’obbligo del referto non sussiste per i reati punibili a querela e in particolare per il delitto di «lesioni colpose» (art. 590 c.p.), salvo che non si tratti di lesioni gravi o gravissime o di malattie professionali, i cui termini di guarigione superano i 40 giorni, conseguenti a fatti commessi con violazione delle norme per la “prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro”. Secondo alcuni, l’esonero dall’obbligo di referto non opera per i medici che non sono liberi professionisti o privati, ma che esercitano una pubblica funzione o sono incaricati di un pubblico servizio (medici ospedalieri, medici degli istituti penitenziari, medici convenzionati con enti pubblici, medici delle strutture pubbliche in genere). Per costoro vige sempre l’obbligo di denuncia previsto dall’art. 361 e 362 c.p. per i pubblici Ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- Si consideri, ad esempio, l’ipotesi del medico fiduciario dell’ IPSEMA che, intervenuto a bordo di una nave per prestare soccorso ad un membro dell’equipaggio in fin di vita coinvolto in un presunto incidente sul lavoro, rilevi la presenza di ferite procurate da arma da taglio sul corpo dell’assistito.
â–º Il referto deve indicare:
- la persona alla quale è stata prestata assistenza;
- se possibile le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quant’altro valga a identificarla;
- luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento;
- notizie che possono servire a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o potrebbe causare.
[1] Secondo la dottrina minoritaria, l’esonero dall’obbligo di referto non opera per i medici che non sono liberi professionisti o privati, ma che esercitano una pubblica funzione o sono incaricati di un servizio pubblico (come ad esempio, medici ospedalieri, medici degli istituti penitenziari, medici convenzionati con enti pubblici, medici delle strutture pubbliche in genere). Per costoro vige sempre l’obbligo di denuncia previsto dall’art. 361 e 362 c.p. per i pubblici Ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
Le fonti innominate di reato
La categoria delle «notizie innominate» di reato (atipiche o non qualificate), cioè non disciplinate dalla legge, è costituita dagli atti o fatti più vari, quali ad esempio:
- Comunicazioni anonime: quelle che provengono da persone non identificate o non identificabili. La loro forma usuale è lo scritto non firmato o con sottoscrizione apocrifa, di cui non si riesca a stabilirne la paternità. Possono consistere anche in comunicazioni telefoniche o su supporto magnetico o di altro tipo, tutte di autore ignoto;
- Delazioni confidenziali: quelle che provengono da persone ben note alla polizia giudiziaria i c.d. confidenti di polizia che si limitano a dare la informativa in forma segreta, con l’accordo di non essere chiamati a rendere ufficialmente dichiarazioni, né nella fase delle indagini, né in quella del processo. Gli scritti anonimi e le dichiarazioni segnalate al P.M. non affluiscono tra gli atti del procedimento penale (art. 433) ma sono annotati nel c.d. Registro degli anonimi per essere distrutti dopo il decorso di 5 anni (art. 5 D.M. 30.9.1989, n. 334).
- Ad esempio, l’Ufficiale di polizia giudiziaria che riceve la «confidenza» è tenuto ad informare il P.M. solo se l’informazione contiene tutti i parametri di riconoscibilità della notizia di reato (l’obbligo di informativa, perciò, non scatta se il «confidente» dice genericamente che sul demanio marittimo, in località Cugnana Verde, alcuni individui estraggono e asportano quotidianamente arena o ghiaia dalla battigia (art. 51 e 1162 cod. nav.); non scatta neppure se il «confidente» sostiene di aver sentito dire che alcuni signori a nome Sergio ed Emanuele estraggono e asportano quotidianamente arena dalla battigia in località Cugnana Verde; scatta invece se il «confidente» sostiene che un soggetto, del quale fornisce dati identificativi, gli ha proposto di acquistare un certo quantitativo di sabbia estratta e asportata dal demanio marittimo affermando inoltre che poteva fargliene consegna il giorno dopo presso la sua abitazione.
Quando riferisce al P.M. la notizia confidenziale, la Polizia Giudiziaria può omettere il nominativo della fonte.
- Notizie di stampa e di mezzi audiovisivi in genere (c.d. mass media): questi nell’assolvimento del loro compito informativo, in favore della pubblica opinione, possono rendere noti fati costituenti reato. In tal caso gli organi di P.G. pur non essendo i naturali destinatari della c.d. informazione di massa, acquisiscono di propria iniziativa la notizia di reato.
Rientrano nella categoria delle notizie di reato non qualificate, ad esempio, le segnalazioni informali (o di natura atipica) quali le segnalazioni via radio provenienti da unità di superficie o velivolo relativa alla presenza in mare di sostanze inquinanti; esposti anonimi corredati di documenti fotografici relativi ad opere abusive insistenti sul suolo demaniale marittimo; reclami di marittimi attinenti condizioni di bordo pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione oppure per la salvaguardia della vita umana in mare, solitamente manifestati per vie brevi e, il più delle volte, in occasione del frenetico disbrigo delle pratiche di sbarco del marittimo interessato.