A fronte del principio secondo il quale la perseguibilità dei reati, comuni o militari, è obbligatoria, mediante l'esercizio dell'azione penale, si collocano una serie di "istituti derogatori", che costituiscono condizioni di punibilità e/o di procedibilità (artt. 336-344 c.p.p.):
Nell'ambito della legge penale militare assume particolare rilievo la “richiesta di procedimento”, prevista dall'art. 260 c.p.m.p., mentre non trovano espressa previsione la querela e l'istanza della persona offesa, ritenute estranee allo speciale sistema.
Tali atti - che in questa sede si fornisce una meramente trattazione - non possono essere confusi con la comunicazione di reato (=Informativa) e con la denuncia ad opera di un Pubblico Ufficiale o di un privato, che costituiscono mere manifestazioni di conoscenza.
► La Querela (art. 336 e segg. c.p.p., è la dichiarazione, raccolta in un atto o resa oralmente, con il quale la persona offesa dal reato oppure un suo legale rappresentante manifesta la volontà che si proceda ad un fatto previsto dalla legge come reato (fa richiesta di punizione). La richiesta di punizione assume rilevanza nei soli casi in cui la legge penale subordina la punibilità del reato alla volontà dell’offeso (reati procedibili a querela).
In ordine alle formalità di presentazione, la dichiarazione di querela può essere proposta per iscritto in carta non bollata o anche oralmente alla P.G.[1] [1] [1]o anche al P.M.. In quest’ultimo caso viene redatto processo verbale, che va sottoscritto anche dal querelante o dal procuratore speciale (munito di mandato rilasciato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da allegare alla querela). Può anche essere spedita in piego raccomandato, per posta ma in tal caso la sottoscrizione deve essere autenticata.
Per esigenza di certezza in ordine alla provenienza dell’atto, va sempre identificato dal Pubblico Ufficiale il soggetto che propone, rimette o accetta la remissione di querela. Il soggetto legittimato a proporla è la persona offesa o legale rappresentante dell’ente o associazione. Se la persona offesa è un minore degli anni 14 o inferma di mente, la querela è presentata dall’esercente la potestà dei genitori, dal tutore ovvero da un curatore speciale all’uopo nominato dal Giudice su richiesta del P.M. (art.121 c.p. e 338).
In ordine al termine, il diritto di querela va proposto, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato[2] [2] [2],altrimenti è priva di effetti. Il termine è di 6 mesi quando si tratta di delitti contro la libertà sessuale[3] [3](violenza sessuale) o atti sessuali con minorenne.
Il diritto di querela si estingue per:
In quanto disponibile, la querela può essere rimessa dopo la sua presentazione (art. 380) ovvero essere oggetto di rinuncia prima della sua presentazione (art. 339). Nel caso di reati perseguibili a querela di parte, in mancanza della querela, che può sopravvenire (entro tre mesi), possono essere compiuti "solo atti di indagine preliminari" necessari per assicurare le fonti di prova (art. 346 c.p.p.).
La remissione di querela è la dichiarazione (scritta o orale) con la quale la persona offesa dal reato (=querelante) o chi la rappresenta propone la revoca della querela precedentemente proposta. Per essere efficace (e produrre la estinzione del reato), la remissione deve essere "accettata" dal querelato. Poiché la persona querelata (=autore del reato) ha interesse, se innocente, a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato nella querela, la remissione di questa non produce effetto se il querelato la ha tacitamente od espressamente ricusata: vale a dire se alla remissione non è seguita la sua accettazione. Le spese del procedimento sono a carico al querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto (art. 13 Legge 25.6.1999, n. 205)- La remissione non è consentita per i delitti contro la libertà sessuale. In tale ipotesi, quindi la querela, una volta proposta, non può essere più revocata. Anche per la querela non è richiesta l’adozione di alcuna formula sacramentale purché in essa risulti con sufficienza chiarezza la volontà del querelante.
► La Istanza (art. 341 c.p.p.) consiste nella domanda con la quale il privato, persona offesa, chiede che si proceda contro i responsabili di taluni reati comuni (non politici) commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero che, se fossero stati commessi nel territorio dello Stato sarebbero perseguibili di ufficio. La mancanza dell’istanza di procedimento precluderebbe l’instaurarsi del procedimento penale: essa realizza, infatti, una condizione di procedibilità L’istanza segue le forme di proposizione della querela: come questa non è legata all’uso di formule sacramentali e può essere diretta anche contro ignoti.
Come la querela, l’istanza di procedimento può essere presentata al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria o anche ad un Agente consolare all’estero, sempre entro tre mesi dalla ricezione della notizia del fatto-reato ed entro tre anni dalla presenza dell’autore a cui il fatto è addebitato sul territorio dello Stato. A differenza della querela, è irrevocabile. Suo contenuto essenziale è la manifestazione di volontà punitiva in ordine ad un determinato fatto-reato, anche se sommariamente indicato.
► La Richiesta di procedimento (art. 342), è come la querela e l’istanza, consiste anch’essa in una manifestazione di volontà punitiva, e si estende di diritto a tutti i responsabili. E’ un atto (amministrativo e discrezionale) con il quale l’Autorità pubblica (generalmente il Ministro di Giustizia e nell’ipotesi dell’art. 260 comma 1 e 2 c.p.m.p., il Ministro dal quale il militare dipende o il comandante del corpo), elimina, spinto da opportunità politiche, un ostacolo procedurale permettendo così il perseguimento di determinati reati commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero.
In ordine alla forma, la Pubblica Autorità (in genere il Ministro di Giustizia) redige richiesta scritta, fatta pervenire direttamente al P.M., e non anche ad un Ufficiale di P.G. Tale richiesta deve essere sottoscritta personalmente da Ministro o da funzionario da lui delegato (Cass. 23.5.1994) e formulata, come la querela e l’istanza di procedimento, entro tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato, a pena di inefficacia.
Non è consentita rinunzia, preventiva o successiva, in quanto la richiesta è irrevocabile (art. 120 c.p.).
[1] [4] [4] Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l’arresto (artt. 380 co.3 e 381 co.3), la querela può essere proposta (anche con dichiarazione orale) a un Agente di P.G. (anziché a un Pubblico Ufficiale) presente nel luogo. Della dichiarazione di querela va dato atto nel verbale di arresto.
[2] [5] Costante è l’affermazione per cui per notizia del fatto che costituisce reato, ai fini della decorrenza del termine per proporre querela, deve intendersi la piena conoscenza di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione dell’esistenza del reato, cioè la notizia completa, diretta, precisa e certa del reato stesso; pertanto uno stato soggettivo di sospetto e di dubbio inordine alla sussistenza del reato non è sufficiente per far decorrere i termini per la presentazione della querela (Cass. 30.10.1982)
Il Comandante di corpo ha il potere discrezionale, circa il perseguimento della via disciplinare o di quella penale davanti al Giudice militare, per le fattispecie di reati militari punibili con un massimo di 6 mesi di reclusione (art. 260 c.p.m.p.), in quanto spetta al suo insindacabile giudizio decidere le modalità con cui punire i reati meno gravi. La mancata richiesta di procedimento, nei casi in fattispecie, determina l’archiviazione dei procedimenti penali avviati dalla Procura Militare in base alla sola segnalazione di reato.
Non è preclusa la richiesta di procedimento penale da parte del Comandante di corpo quando, per lo stesso fatto, sia già stata inflitta la sanzione disciplinare della "consegna di rigore" (Sent. N. 406/2000, Corte Costituzionale). Infatti, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la consegna di rigore non ha un contenuto afflittivo omologo alla sanzione penale in quanto, lungi dal concretare una misura restrittiva della libertà personale, essa si traduce in un mero obbligo giuridico di rimanere, fino a 15 giorni, entro un apposito spazio militare o nel proprio alloggio.
La richiesta di procedimento è atto di natura processuale e pertanto è sottratta all’applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 (non è richiesta “la motivazione”) ed è irrevocabile (art. 129 c.p.).
La titolarità per la proposizione della richiesta è duplice:
► il Ministro da cui il militare dipende per reati militari espressamente indicati
► il Comandante di corpo o di altro Ente superiore per i reati di danneggiamento di edifìci militari e di distruzione o deterioramento di cose mobili militari e per tutti gli altri reati militari per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi-
In particolare, la richiesta di procedimento è un “atto amministrativo” che il Comandante di corpo pone in essere nei confronti del Procuratore Militare della Repubblica, per esprimere delle valutazioni di carattere discrezionale in merito all’avvio di un procedimento penale militare, a carico di un militare alle proprie dipendenze. In altri termini, il Comandante di Corpo ha la facoltà, attribuitagli dalla legge penale militare, di far continuare in sede penale l’istruzione di un fatto-reato.
Ma questo non vale, come anzidetto, per tutti i reati militari, bensì solo per quelli la cui pena edittale non superi nel massimo i 6 (sei) mesi.
La natura giuridica della richiesta di procedimento è molto controversa: la dottrina prevalente ritiene comunque che essa sia un atto amministrativo (e non processuale) che ha effetti sul processo penale militare. Data la sua natura amministrativa, la richiesta di procedimento è “condizione di procedibilità” e nel contempo manifestazione di volontà. I suo caratteri sono: discrezionalità e irrevocabilità.
Il termine di presentazione è quello di 1 (uno) mese dal giorno in cui l’Autorità ha avuto notizia del fatto.
La richiesta di procedimento non va confusa con la denuncia, cioè con la comunicazione di reato (che comunque va fatta, e con immediatezza, come vuole la legge). Anche se il Comandante decida di procedere solo disciplinarmente, deve darne ugualmente comunicazione alla Procura Militare.
In definitiva, possiamo dire che la richiesta di procedimento si applica a quei reati militari (definiti da alcuni “minori”) che, a causa della scarsa rilevanza dell’interesse militare leso, sono perseguiti penalmente solo a richiesta dal Comandante di Corpo, che si avvale della facoltà prevista dall’art. 260 c.p.m.p. In tali casi il Comandante di corpo (con esclusione del Comandante di distaccamento o di posto) ha la facoltà discrezionale (ma discrezionalità non equivale a capriccio o arbitrio) di limitare nell'ambito disciplinare la repressione difatti aventi modesta lesività. La pena che deve essere considerata ai fìni dell'applicazione dell'istituto è quella edittale, senza tener conto dell'aumento o della diminuzione derivanti da circostanze aggravanti o attenuanti, salvo che, per effetto della circostanza, 1a pena sia determinata dalla legge in modo autonomo.
La “richiesta” deve essere presentata per iscritto e sottoscritta (pertanto non è valida se proposta a mezzo fonogramma) entro 1 (un mese) dalla commissione del fatto di reato o dalla data in cui il Comandante ne è venuto a conoscenza.
Essa è irrevocabile e si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Anche nel caso in cui non si ritiene di presentare richiesta, sussiste l'obbligo della comunicazione di reato. Non sono previste formule precise ed inderogabili, purché risulti palese la volontà di chiedere l'instaurazione di un procedimento penale per un fatto, anziché perseguirlo solo in via disciplinare.
E sufficiente scrivere:
….."Avvalendomi della facoltà prevista dall'ari. 260 c.p.m.p., chiedo (o non chiedo) che si proceda penalmente a carico di... per il reato di... e per tutti i reati militari ravvisabili nel fatto e perseguibili a richiesta”. |
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[1] http://www.nonnodondolo.it/node/1702/edit#_ftn1
[2] http://www.nonnodondolo.it/node/1702/edit#_ftn2
[3] http://www.nonnodondolo.it/node/1702/edit#_ftn3
[4] http://www.nonnodondolo.it/node/1702/edit#_ftnref1
[5] http://www.nonnodondolo.it/node/1702/edit#_ftnref2