Istituzione del "Sistema di punti" per infrazioni gravi
Per garantire un'applicazione uniforme delle norme della politica comune della pesca in tutti i paesi membri ed armonizzare il “sistema di sanzioni” in caso di violazione, l'UE ha redatto un elenco delle “violazioni gravi” con l’obbligo da parte dei paesi dell’UE di includere nella loro legislazione sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e assicurare nel contempo il rispetto delle norme medesime.
Nell'ambito di tale sistema, le Autorità nazionali devono:
a) valutare, in base alle definizioni standard dell'UE, le presunte violazioni che riguardano le unità da pesca battenti bandiera nazionale;
b) applicare un numero prestabilito di punti di penalità alle unità implicate in una violazione grave (i punti vengono iscritti nell'apposito Registro nazionale);
c) ritirare la Licenza delle unità da pesca per 2, 4, 8 o 12 mesi se, nell'arco di 3 anni, ha accumulato un numero prestabilito di punti.
L’Italia, nell’adeguarsi all’Europa nell’azione di contrasto della pesca illegale, ha adottato e reso operativo dal 1° gennaio 2012 il nuovo “sistema a punti per le infrazioni gravi” previsto dalle normative europee per contrastare la pesca illegale.
Con la emanazione del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2017, dei Decreti attuativi 2 marzo e 20 luglio 2017, recanti rispettivamente ”Modalità termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca” e “Modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio”, sono state introdotte nuove misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, tese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
- Il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in particolare, è essenzialmente suddiviso in due parti:
- una contenente definizioni e caratteristiche delle attività disciplinate: vengono fornite le definizioni di pesca professionale, acquacoltura nonché quelle di imprenditore ittico e giovane imprenditore ittico;
- l’altra dedicata a illeciti e sanzioni, fra cui spicca l’istituzione di un «Sistema di infrazioni a punti» per le infrazioni gravi di cui all' articolo 92 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli articoli 125 e seguenti del Regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
Il nuovo sistema interessa pescherecci e comandanti di navi da pesca. I pvengono attribuiti alla Licenza di pesca abbinata all'unità. In tal modo rimangono legati a quest'ultima anche in caso di passaggio di proprietà.
Nello specifico vengono elencati tutti quei comportamenti che possono essere sanzionati sia sotto il profilo amministrativo oppure penale, con l’arresto e la confisca del pescato o dell’attrezzatura di pesca non conforme agli standard comunitari.
Costituiscono infrazioni gravi i "reati-contravvenzione" di cui all' articolo 7, comma 1, Decreto legislativo n. 4/2012:
- lettera a): pescare, detenere, trasbordare, sbarcare , trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
- lettera e): esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione.
► Costituiscono infrazioni gravi gli "illeciti amministrativi" di cui all' articolo 10, comma 1, del Decreto legislativo n. 4/2012:
- lettera a): effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;
- lettera b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
- lettera d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
- lettera g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
- lettera h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;
- lettera o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
- lettera p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
- lettera q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
- lettera r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
- lettera s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
- lettera t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
- lettera aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.
► di cui all'articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo n. 4/2012:
- lettera a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
- lettera b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
► di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto legislativo n. 4/2012:
In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla Licenza di pesca, come individuati nell'Allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. Presso il Centro controllo nazionale pesca (CCNP) del Comando generale delle Capitanerie di porto, è istituito il «Registro nazionale delle infrazioni».
Allegato I

Allegato I: pag. 2

Allegato I: pag. 3

Allegato I pag. 4

Sospensione e revoca definitiva della Licenza di pesca
Diventa pienamente operativo dopo oltre cinque anni il "sistema della licenza di pesca a punti". La commissione di gravi infrazioni, come ad esempio, pescare specie vietate, usare esplosivi per la pesca o sottrarre organismi acquatici da un allevamento senza il consenso dell’avente diritto o calare le reti in acque di altri Paesi, avrà l’effetto di far “caricare” di un certo numero di punti la Licenza di pesca
Alcuni reati-contravvenzione ed illeciti amministrativi danno luogo all’assegnazione di un numero di punti che, sommati, possono portare alla “sospensione” o alla “revoca” della Licenza di pesca (art. 16 D.lgs. n. 4/2012). In particolare:
- l'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi;
- se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi;
- se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi;
- se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno;
- se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.
- L'accumulo di 90 punti sulla Licenza di pesca comporta la "revoca definitiva" della Licenza di pesca.
- Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.
- Il legislatore ha comunque previsto un Sistema per abbattere il numero di punti accumulati e ripristinare una situazione di correttezza finalizzata alla ripresa dell’attività imprenditoriale in regime di legalità.
- Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca (art. 17)
Se una nave da pesca la cui Licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16 del D.lgs. n. 4/2012, svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della Licenza di pesca, gli Organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute più idonee tra quelle previste dall' articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1005/2008, che comprendono in particolare:
a) la cessazione immediata delle attività di pesca;
b) il ritorno in porto del peschereccio;
c) l’invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;
d) la costituzione di una garanzia;
e) il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca;
f) l’immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;
g) la sospensione dell’autorizzazione di pesca.
Le misure di esecuzione sono tali da impedire il proseguimento dell’infrazione grave di cui trattasi e da consentire alle Autorità competenti di completarne l’indagine.
Punteggio accumulato a seguito di infrazioni gravi: tabella

Cancellazione dei punti dalla Licenza di pesca
Qualora una Licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 4/20012, eventuali nuovi punti assegnati alla Licenza stessa vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 16.
- Se il numero totale di punti assegnati alla Licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati "due punti" qualora:
- il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del Giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie;
- il titolare della Licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca;
- il titolare della Licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca;
- il titolare della Licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.
- Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una Licenza di pesca può avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della Licenza di pesca.
- Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla Licenza di pesca sono annullati.
- Se i punti sono stati cancellati nei casi su citati, il titolare della Licenza viene informato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del numero di punti eventualmente rimanenti.