I Comandanti delle navi dirette verso un porto situato nel territorio italiano o di un altro Stato Membro della Comunità Europea devono comunicare e trasmettere all’Autorità competente nel porto di scalo tutte le «informazioni» inerenti i rifiuti prodotti dalla nave e dai residui del carico mediante la compilazione del «modulo di notifica» (Allegato). Tale modello, debitamente compilato in ogni sua parte può essere inviato anche a cura dell’Agenzia marittima della nave.
La tempistica dell’invio della notifica da parte del Comandante della nave è la seguente:
Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere organizzato per erogare le prestazioni in modo continuativo (ad esempio dalle 8.00 h alle 24.00 (16 h) o 24 h su 24 h) in base alle esigenze del porto e alla regolamentazione locale; inoltre è possibile definire delle modalità operative per organizzare il servizio anche su chiamata ossia in seguito a necessità esplicitamente comunicate dal Comandante della nave. Il personale operativo deve essere in numero sufficiente ed adeguatamente formato per garantire l’efficacia del servizio.
Le fasi operative per la raccolta dei rifiuti distinti per tipologia, provenienti dalle navi soggette a notifica
►Rifiuti prodotti dalle attività di bordo
I rifiuti prodotti dalle attività di bordo (assimilabili agli urbani, alimentari e altri non speciali e non pericolosi) devono essere, differenziati per tipologia dal personale di bordo, per permettere un corretto conferimento. Compiute le fasi di accertamento preliminare del quantitativo e della tipologia, il ritiro dei rifiuti può avvenire, da parte del personale addetto al servizio, via terra o via mare a seconda se la nave si trova in all’ormeggio o in rada:
Ultimate le operazioni di ritiro, sia via terra che via mare:
► I rifiuti alimentari provenienti dai Paesi Extra U.E. collocati in appositi contenitori, devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o in discarica previa sterilizzazione da effettuarsi secondo le modalità tecniche indicate nell’art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 22 maggio 2001; ai sensi dello stesso Decreto la vigilanza relativa all’attività di sbarco e raggruppamento di detti rifiuti e l’attività di sterilizzazione, all’interno del sedime portuale, è esercitata dagli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea e dagli Uffici Veterinari di Porto.
► Oli esauriti e residui oleosi
Il servizio di raccolta degli oli esauriti e di altri residui oleosi si svolge utilizzando un autocarro con cisterna scarrabile o gli altri appositi mezzi nautici qualora la nave sia in rada. Le cisterne/contenitori/serbatoi devono essere provvisti di sistemi di chiusura e di dispostivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tali sistemi devono essere dotati di dispositivi di antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno, devono inoltre prevedere indicatori di livello e sfiati captati ed abbattuti da un idoneo sistema di abbattimento. Le manichette e i raccordi dei tubi devono essere mantenuti in perfetta efficienza per evitare dispersioni nell’ambiente.
I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave o dalla ditta concessionaria, sia che la nave sia in rada o all’ormeggio:
Ultimate le operazioni di ritiro:
► Rifiuti speciali pericolosi e non
I rifiuti speciali, pericolosi e non, dovranno essere conferiti in appositi contenitori e opportunamente identificati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, evitando la miscelazione perché espressamente vietata. Compiute le fasi di accertamento preliminare del quantitativo e della tipologia, il ritiro dei rifiuti si svolge utilizzando un autocarro autorizzato con idoneo cassone.
Ultimate le operazioni di ritiro:
Fra i rifiuti speciali, pericolosi e non, possono rientrare anche i rifiuti sanitari il cui conferimento deve avvenire in sacchetti distinti; in caso di rifiuti a rischio infettivo gli stessi dovranno essere conferiti in appositi contenitori. La normativa di riferimento per i rifiuti sanitari è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”.
► Acque nere
Il servizio si svolge utilizzando un autocarro con cisterna scarrabile o gli altri appositi mezzi nautici qualora la nave sia in rada. I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave o dalla ditta concessionaria (Vedi fasi operative Oli esauriti e residui oleosi) Al riempimento della cisterna il personale addetto al servizio si recherà presso un apposito impianto di depurazione per lo scarico dei rifiuti.
► Utilizzo di mezzi nautici e terrestri
Il ritiro dei rifiuti dalle navi soggette a notifica si attua attraverso l’utilizzo di mezzi nautici e terrestri. La prevalenza del ritiro dei rifiuti con mezzi nautici rispetto a quelli terrestri può trovare la sua ragione in base alle caratteristiche geografiche dell’area portuale, ai luoghi di ancoraggio delle navi che stazionano nel porto e al posizionamento delle banchine. Ad esempio nel caso di navi in rada la ditta dovrà provvedere al ritiro in loco dei rifiuti utilizzando mezzi nautici.
I possibili mezzi nautici e terrestri utili per il ritiro dei rifiuti sono di seguito elencati.
• Mezzi Nautici
• Mezzi terrestri
I mezzi nautici devono risultare conformi alle specifiche prescrizioni stabilite dalla vigente normativa ed essere abilitati allo svolgimento del relativo servizio, con particolare riferimento al trasporto di rifiuti pericolosi e all’indicazione della relativa classe. Ogni mezzo nautico è sottoposto a revisione e controllo periodico dal Registro Italiano Navale (RINa) per il rinnovo dell’abilitazione alla navigazione e dall’Autorità competente nel porto per la sicurezza.
I mezzi terrestri sono sottoposti ad autorizzazione e le ditte che effettuano il trasporto di rifiuti, pericolosi o non, devono essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali (in ottemperanza all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006) e alle revisioni periodiche previste dalla legislazione in materia di trasporti (revisione annuale presso la MCTC – Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione).
Modulo di dichiarazione contenente le informazioni da notificare prima dell’entrata nel porto, come previsto nell’Allegato 3 del D.Lgs. n. 182/2003
L’art. 6 del decreto stabilisce infatti che il comandante deve notificare all’Autorità Marittima riportandoli sul citato modulo i seguenti dati:
Nel caso in cui si intende scaricare tutti i rifiuti, bisogna compilare la seconda colonna come occorre. Se si intende scaricare alcuni rifiuti o nessun rifiuto, bisogna completare tutte le colonne.
(1) Può trattarsi di stime
(*) Contrassegnare la casella appropriata
Note:
Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso previsto all’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 182/2003.
Io sottoscritto ………………………………… dichiaro che le suddette informazioni sono corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti rifiuti.
Data ………………………….
Ora …………………………….. Firma
…………………………..
Schema tipo di un “Buono di prestazione “